Art. 3

Art. 3

In vigore dal 18 giu 2010
1.   In conformità della direttiva 91/414/CEE, entro il 28 febbraio 2011 gli Stati membri modificano o ritirano, qualora necessario, le autorizzazioni in corso di validità per i prodotti fitosanitari contenenti fluoruro di solforile come sostanza attiva. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva riguardanti il fluoruro di solforile, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa a tale sostanza attiva; inoltre, essi verificano che il titolare dell’autorizzazione possegga o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 13, paragrafo 2, della medesima. 2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente fluoruro di solforile come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive iscritte entro il 31 agosto 2010 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della suddetta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa al fluoruro di solforile nell’allegato I della suddetta direttiva. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente fluoruro di solforile come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 29 febbraio 2012; oppure b) nel caso di prodotti contenenti fluoruro di solforile come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 29 febbraio 2012 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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