Art. 9 · Obblighi degli operatori

Art. 9

Obblighi degli operatori

In vigore dal 16 giu 2010
Obblighi degli operatori 1.   Gli operatori utilizzano solo attrezzature a pressione trasportabili conformi ai requisiti stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella presente direttiva. 2.   Qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, l’operatore ne informa il proprietario e le autorità di vigilanza del mercato.
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