Art. 8 · Obblighi dei proprietari

Art. 8

Obblighi dei proprietari

In vigore dal 16 giu 2010
Obblighi dei proprietari 1.   Il proprietario che ritiene o ha motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili non siano conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE, compresi i requisiti relativi alle ispezioni periodiche, e alla presente direttiva, non le mette a disposizione e non le utilizza fino a quando non siano state rese conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, il proprietario ne informa il fabbricante o l’importatore o il distributore e le autorità di vigilanza del mercato. I proprietari documentano tutti i casi di non conformità e le misure correttive. 2.   I proprietari garantiscono che, mentre le attrezzature a pressione trasportabili sono sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità di tali attrezzature ai requisiti stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE. 3.   I proprietari forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella presente direttiva. 4.   Il presente articolo non si applica ai privati che intendono utilizzare o utilizzano attrezzature a pressione trasportabili per proprio uso personale o domestico o per proprie attività del tempo libero o sportive.
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