Art. 7 · Obblighi dei distributori

Art. 7

Obblighi dei distributori

In vigore dal 16 giu 2010
Obblighi dei distributori 1.   I distributori mettono a disposizione sul mercato dell’Unione solo attrezzature a pressione trasportabili conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva. Prima di mettere attrezzature a pressione trasportabili a disposizione sul mercato, i distributori verificano che le attrezzature rechino il marchio Pi e siano accompagnate dal certificato di conformità e dall’indirizzo di cui all’, paragrafo 3, della presente direttiva. Il distributore che ritiene o ha motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili non siano conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE o alla presente direttiva, non mette le attrezzature a pressione trasportabili a disposizione sul mercato fino a quando non siano state rese conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabile presentino un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato. 2.   I distributori garantiscono che, mentre le attrezzature a pressione trasportabili sono sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità di tali attrezzature ai requisiti stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE. 3.   I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili che hanno messo a disposizione sul mercato non siano conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE o alla presente direttiva assicurano l’adozione delle misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature, per ritirarle o richiamarle, a seconda dei casi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, i distributori ne informano immediatamente il fabbricante, l’importatore, se del caso, e le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione le attrezzature a pressione trasportabili, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata. I distributori documentano tutti i casi di non conformità e le misure correttive. 4.   I distributori, a seguito di una richiesta motivata dell’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che hanno messo a disposizione sul mercato. 5.   I distributori forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella presente direttiva.
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