Art. 40 · Riconoscimento dell’equivalenza

Art. 40

Riconoscimento dell’equivalenza

In vigore dal 16 giu 2010
Riconoscimento dell’equivalenza 1.   I certificati di omologazione CEE di modelli di attrezzature a pressione trasportabili rilasciati a norma delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE e gli attestati d’esame CE della progettazione rilasciati a norma della direttiva 1999/36/CE sono riconosciuti equivalenti ai certificati di approvazione del tipo di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE e sono soggetti alle disposizioni sul riconoscimento temporaneo delle approvazioni del tipo contenute in detti allegati. 2.   I rubinetti e gli accessori di cui all’, paragrafo 3, della direttiva 1999/36/CE recanti la marcatura prevista dalla direttiva 97/23/CE (13) conformemente all’, paragrafo 4, della direttiva 1999/36/CE possono essere ancora utilizzati.
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