Art. 33
Non conformità formale
In vigore dal 16 giu 2010
Non conformità formale
1. Fatto salvo l’, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all’operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:
a)
il marchio Pi è stato apposto in violazione dell’ o 15;
b)
il marchio Pi non è stato apposto;
c)
la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;
d)
i requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della presente direttiva non sono stati rispettati.
2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta tutte le misure appropriate per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato delle attrezzature a pressione trasportabili o garantisce che siano richiamate o ritirate dal mercato.
Storico versioni
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