Art. 30
Procedura applicabile alle attrezzature a pressione trasportabili che presentano un rischio a livello nazionale
In vigore dal 16 giu 2010
Procedura applicabile alle attrezzature a pressione trasportabili che presentano un rischio a livello nazionale
1. Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, qualora abbiano adottato provvedimenti ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 765/2008, oppure abbiano sufficienti ragioni per ritenere che le attrezzature a pressione trasportabili disciplinate dalla presente direttiva presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse contemplati dalla presente direttiva, effettuano una valutazione delle attrezzature a pressione trasportabili interessate che investa tutti i requisiti stabiliti nella presente direttiva. I pertinenti operatori economici cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato, permettendo l’accesso ai loro locali e fornendo campioni, a seconda dei casi.
Se, nel corso di una valutazione, le autorità di vigilanza del mercato constatano che le attrezzature a pressione trasportabili non rispettano i requisiti stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella presente direttiva, chiedono tempestivamente all’operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere le attrezzature a pressione trasportabili conformi ai suddetti requisiti, oppure di ritirarle dal mercato o di richiamarle entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.
Le autorità di vigilanza del mercato informano di conseguenza l’organismo notificato competente.
L’ del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure correttive di cui al secondo comma del presente paragrafo.
2. Qualora ritengano che la non conformità non sia ristretta al loro territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all’operatore economico di adottare.
3. L’operatore economico garantisce l’adozione di tutte le opportune misure correttive nei confronti delle attrezzature a pressione trasportabili che ha messo a disposizione sul mercato dell’Unione.
4. Qualora l’operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione delle attrezzature a pressione trasportabili sul loro mercato nazionale, per ritirarle da tale mercato o richiamarle.
Esse informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tali provvedimenti.
5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all’identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili non conformi, l’origine di tali attrezzature, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché le motivazioni formulate dall’operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta:
a)
al mancato rispetto delle attrezzature a pressione trasportabili dei requisiti relativi alla salute o alla sicurezza delle persone o ad altri aspetti della protezione del pubblico interesse stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella presente direttiva;
b)
a carenze nelle norme o nei codici tecnici di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE o ad altre disposizioni di detta direttiva.
6. Gli Stati membri diversi da quello che ha avviato la procedura informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità delle attrezzature a pressione trasportabili interessate e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, delle loro obiezioni.
7. Qualora, entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro una misura provvisoria adottata da uno Stato membro, tale misura si considera giustificata.
8. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione alle attrezzature a pressione trasportabili in questione, quali il ritiro delle attrezzature dal loro mercato.
Storico versioni
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