Art. 3
Requisiti a livello locale
In vigore dal 16 giu 2010
Requisiti a livello locale
Gli Stati membri possono stabilire nel proprio territorio requisiti applicabili a livello locale per l’immagazzinamento a medio o lungo termine o per l’uso locale delle attrezzature a pressione trasportabili. Tuttavia, gli Stati membri non stabiliscono requisiti supplementari per le attrezzature a pressione trasportabili stesse.
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