Art. 28 · Scambio di esperienze

Art. 28

Scambio di esperienze

In vigore dal 16 giu 2010
Scambio di esperienze La Commissione provvede all’organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili a norma della presente direttiva: a) della politica di notifica; b) della vigilanza del mercato.
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