Art. 28
Scambio di esperienze
In vigore dal 16 giu 2010
Scambio di esperienze
La Commissione provvede all’organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili a norma della presente direttiva:
a)
della politica di notifica;
b)
della vigilanza del mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2010:35:oj#art-28