Art. 27 · Obbligo di informazione degli organismi notificati

Art. 27

Obbligo di informazione degli organismi notificati

In vigore dal 16 giu 2010
Obbligo di informazione degli organismi notificati 1.   Gli organismi notificati comunicano all’autorità di notifica le seguenti informazioni: a) qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato; b) qualunque circostanza che incida sull’ambito e sulle condizioni della notifica; c) eventuali richieste di informazioni sulle attività eseguite che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato; d) su richiesta, le attività eseguite nell’ambito della loro notifica e qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. 2.   Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma della presente direttiva che eseguono simili attività di valutazione della conformità, di ispezione periodica, di ispezione intermedia e di verifica straordinaria che coprono le stesse attrezzature a pressione trasportabili, pertinenti informazioni sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, ai risultati positivi della valutazione della conformità.
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