Art. 26 · Obblighi operativi degli organismi notificati

Art. 26

Obblighi operativi degli organismi notificati

In vigore dal 16 giu 2010
Obblighi operativi degli organismi notificati 1.   Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità, le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie e le verifiche straordinarie conformemente alle condizioni della loro notifica e alle procedure di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE. 2.   Gli organismi notificati eseguono le rivalutazioni della conformità conformemente all’allegato III. 3.   Gli organismi notificati da uno Stato membro sono autorizzati a operare in tutti gli Stati membri. L’autorità di notifica che ha eseguito la valutazione iniziale e la notifica rimane responsabile della vigilanza delle attività in corso dell’organismo notificato.
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