Art. 22
Procedura di notifica
In vigore dal 16 giu 2010
Procedura di notifica
1. Le autorità di notifica notificano soltanto organismi che siano conformi ai requisiti stabiliti nell’.
2. Esse eseguono la notifica alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico elaborato e gestito dalla Commissione.
3. La notifica comprende le informazioni richieste a norma dell’, paragrafo 2.
4. L’organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica.
Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini della presente direttiva.
5. Eventuali modifiche pertinenti successive riguardanti la notifica sono comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri.
6. I servizi di ispezione interni del richiedente definiti negli allegati della direttiva 2008/68/CE non sono notificati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2010:35:oj#art-22