Art. 18
Requisiti relativi alle autorità di notifica
In vigore dal 16 giu 2010
Requisiti relativi alle autorità di notifica
1. L’autorità di notifica è stabilita in modo che non sorgano conflitti d’interesse con gli organismi notificati.
2. L’autorità di notifica è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l’obiettività e l’imparzialità delle sue attività.
3. L’autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica degli organismi notificati sia adottata da persone competenti, diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione.
4. L’autorità di notifica non offre né fornisce attività o servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale che siano eseguiti dagli organismi notificati.
5. L’autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.
6. L’autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per l’adeguata esecuzione dei suoi compiti.
Storico versioni
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