Art. 17 · Autorità di notifica

Art. 17

Autorità di notifica

In vigore dal 16 giu 2010
Autorità di notifica 1.   Gli Stati membri designano un’autorità di notifica responsabile dell’istituzione e dell’attuazione delle procedure necessarie per la valutazione, la notifica e la successiva vigilanza degli organismi notificati. 2.   Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e la vigilanza di cui al paragrafo 1 siano eseguite da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008. 3.   Se l’autorità di notifica delega o altrimenti affida la vigilanza di cui al paragrafo 1 a un organismo che non è un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica e rispetta, mutatis mutandis, i requisiti stabiliti nell’, paragrafi da 1 a 6. Inoltre, tale organismo adotta disposizioni per coprire le responsabilità derivanti dalle proprie attività. 4.   L’autorità di notifica si assume la piena responsabilità per i compiti svolti dall’organismo di cui al paragrafo 3.
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