Art. 15
Regole e condizioni per l’apposizione del marchio Pi
In vigore dal 16 giu 2010
Regole e condizioni per l’apposizione del marchio Pi
1. Il marchio Pi è costituito dal simbolo seguente nella forma seguente:
2. Il marchio Pi ha un’altezza minima di 5 mm. Per le attrezzature a pressione trasportabili con un diametro pari o inferiore a 140 mm l’altezza minima è 2,5 mm.
3. Le proporzioni indicate nel disegno in scala graduata di cui al paragrafo 1 sono rispettate. Il reticolo non fa parte del marchio.
4. Il marchio Pi è apposto in maniera visibile, leggibile e permanente sulle attrezzature a pressione trasportabili o sulla loro targhetta segnaletica, nonché sulle parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza.
5. Il marchio Pi è apposto prima dell’immissione sul mercato delle nuove attrezzature a pressione trasportabili o delle parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza.
6. Il marchio Pi è seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato che è intervenuto nelle ispezioni iniziali e nel collaudo.
Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante.
7. Il marchio con la data dell’ispezione periodica o, se del caso, dell’ispezione intermedia è accompagnato dal numero di identificazione dell’organismo notificato responsabile dell’ispezione periodica.
8. Per quanto riguarda le bombole per gas precedentemente conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE o 84/527/CEE che non recano il marchio Pi, all’atto della prima ispezione periodica effettuata conformemente alla presente direttiva, il numero di identificazione dell’organismo notificato responsabile è preceduto dal marchio Pi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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