Art. 8
Impianti tecnici per l’edilizia
In vigore dal 19 mag 2010
Impianti tecnici per l’edilizia
1. Al fine di ottimizzare il consumo energetico dei sistemi tecnici per l’edilizia, gli Stati membri stabiliscono requisiti di impianto relativi al rendimento energetica globale, alla corretta installazione e alle dimensioni, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti tecnici per l’edilizia installati negli edifici esistenti. Gli Stati membri possono altresì applicare tali requisiti agli edifici di nuova costruzione.
Tali requisiti sono stabiliti per il caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento di sistemi tecnici per l’edilizia e si applicano per quanto tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile.
Detti requisiti riguardano almeno quanto segue:
a)
impianti di riscaldamento;
b)
impianti di produzione di acqua calda;
c)
impianti di condizionamento d’aria;
d)
grandi impianti di ventilazione;
o una combinazione di tali impianti.
2. Gli Stati membri promuovono l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti quando un edificio è in fase di costruzione o è oggetto di una ristrutturazione importante, provvedendo a che tale promozione sia in linea con l’allegato I, punto 2, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (16). Gli Stati membri possono inoltre promuovere, se del caso, l’installazione di sistemi di controllo attivo come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio finalizzati al risparmio energetico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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