Art. 6 · Edifici di nuova costruzione

Art. 6

Edifici di nuova costruzione

In vigore dal 19 mag 2010
Edifici di nuova costruzione 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli edifici di nuova costruzione soddisfino i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all’. Per gli edifici di nuova costruzione gli Stati membri garantiscono che, prima dell’inizio dei lavori di costruzione, sia valutata e tenuta presente la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza come quelli indicati di seguito, se disponibili: a) sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energia da fonti rinnovabili; b) cogenerazione; c) teleriscaldamento o telerinfrescamento urbano o collettivo, in particolare se basato interamente o parzialmente su energia da fonti rinnovabili; d) pompe di calore. 2.   Gli Stati membri garantiscono che l’esame di sistemi alternativi di cui al paragrafo 1 sia documentato e disponibile a fini di verifica. 3.   Tale esame di sistemi alternativi può essere effettuato per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa area. Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento e rinfrescamento collettivi, l’esame può essere effettuato per tutti gli edifici collegati all’impianto nella stessa area.
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