Art. 3
Adozione di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici
In vigore dal 19 mag 2010
Adozione di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici
Gli Stati membri applicano una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici in conformità del quadro generale comune di cui all’allegato I.
Tale metodologia è adottata a livello nazionale o regionale.
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