Art. 27 · Sanzioni

Art. 27

Sanzioni

In vigore dal 19 mag 2010
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro e non oltre il 9 gennaio 2013 e la informano senza indugio di eventuali successive modifiche delle stesse.
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