Art. 23 · Esercizio della delega

Art. 23

Esercizio della delega

In vigore dal 19 mag 2010
Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’ è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall’8 luglio 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’. 2.   Fatto salvo il termine di cui all’, paragrafo 1, il potere di adottare gli atti delegati di cui all’ è conferito alla Commissione fino al 30 giugno 2012. 3.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 4.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli .
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