Art. 21 · Consultazione

Art. 21

Consultazione

In vigore dal 19 mag 2010
Consultazione Per facilitare l’efficace attuazione della direttiva, gli Stati membri consultano i soggetti interessati coinvolti, comprese le autorità locali e regionali, conformemente alla legislazione nazionale applicabile e laddove opportuno. Tale consultazione riveste particolare importanza per l’applicazione degli .
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