Art. 2
Definizioni
In vigore dal 19 mag 2010
Definizioni
Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:
1) «edificio»: costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l’energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni;
2) «edificio a energia quasi zero»: edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato I. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze;
3) «sistema tecnico per l’edilizia»: impianto tecnologico per il riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda, l’illuminazione di un edificio o di un’unità immobiliare, o per una combinazione di tali funzioni;
4) «prestazione energetica di un edificio»: quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell’edificio, compresa, in particolare, l’energia utilizzata per il riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l’illuminazione;
5) «energia primaria»: energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;
6) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
7) «involucro di un edificio»: elementi integrati di un edificio che ne separano l’interno dall’ambiente esterno;
8) «unità immobiliare»: parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente;
9) «elemento edilizio»: sistema tecnico per l’edilizia o componente dell’involucro di un edificio;
10) «ristrutturazione importante»: ristrutturazione di un edificio quando:
a)
il costo complessivo della ristrutturazione per quanto riguarda l’involucro dell’edificio o i sistemi tecnici per l’edilizia supera il 25 % del valore dell’edificio, escluso il valore del terreno sul quale questo è situato; oppure
b)
la ristrutturazione riguarda più del 25 % della superficie dell’involucro dell’edificio;
gli Stati membri possono scegliere di applicare l’opzione di cui alla lettera a) o quella di cui alla lettera b);
11) «norma europea»: norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;
12) «attestato di prestazione energetica»: documento riconosciuto da uno Stato membro o da una persona giuridica da esso designata in cui figura il valore risultante dal calcolo della prestazione energetica di un edificio o di un’unità immobiliare effettuato seguendo una metodologia adottata in conformità dell’;
13) «cogenerazione»: produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica;
14) «livello ottimale in funzione dei costi»: livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove:
a)
il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all’energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento (compresi i costi e i risparmi energetici, la tipologia edilizia interessata e gli utili derivanti dalla produzione di energia), se del caso, e degli eventuali costi di smaltimento; e
b)
il ciclo di vita economico stimato è determinato da ciascuno Stato membro. Esso si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l’edificio nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi.
Il livello ottimale in funzione dei costi si situa all’interno della scala di livelli di prestazione in cui l’analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva;
15) «impianto di condizionamento d’aria»: complesso dei componenti necessari per un impianto di trattamento dell’aria interna che permette di controllare o abbassare la temperatura;
16) «caldaia»: complesso bruciatore-focolare concepito in modo da permettere di trasferire a fluidi il calore prodotto dalla combustione;
17) «potenza nominale utile»: potenza termica massima, espressa in kW, specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore;
18) «pompa di calore»: macchina, dispositivo o impianto che trasferisce calore dall’ambiente naturale come l’aria, l’acqua o la terra verso edifici o applicazioni industriali, invertendo il flusso naturale del calore in modo tale che esso passi da una minore ad una maggiore temperatura. Nel caso di pompe di calore reversibili, può anche trasferire calore dall’edificio all’ambiente naturale;
19) «teleriscaldamento» o «telerinfrescamento»: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una fonte centrale di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il rinfrescamento di spazi o di processi di lavorazione.
Storico versioni
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