Art. 18
Sistema di controllo indipendente
In vigore dal 19 mag 2010
Sistema di controllo indipendente
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi di controllo indipendenti in conformità dell’allegato II per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria. Gli Stati membri possono istituire sistemi distinti per il controllo degli attestati di prestazione energetica e per il controllo dei rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria.
2. Gli Stati membri possono delegare l’attuazione del sistema di controllo indipendente.
Qualora decidano di avvalersi di questa possibilità, gli Stati membri garantiscono che il sistema di controllo indipendente sia attuato in conformità dell’allegato II.
3. Gli Stati membri dispongono che gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione di cui al paragrafo 1 siano messi a disposizione delle autorità o degli organismi competenti che ne fanno richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2010:31:oj#art-18