Art. 17 · Esperti indipendenti

Art. 17

Esperti indipendenti

In vigore dal 19 mag 2010
Esperti indipendenti Gli Stati membri garantiscono che la certificazione della prestazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria siano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati, operanti in qualità di lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di imprese private. L’accreditamento degli esperti è effettuato tenendo conto della loro competenza. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sulla formazione e l’accreditamento. Gli Stati membri provvedono affinché siano messi a disposizione del pubblico elenchi periodicamente aggiornati di esperti qualificati e/o accreditati o elenchi periodicamente aggiornati di società accreditate che offrono i servizi di tali esperti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2010:31:oj#art-17