Art. 15
Ispezione degli impianti di condizionamento d’aria
In vigore dal 19 mag 2010
Ispezione degli impianti di condizionamento d’aria
1. Gli Stati membri stabiliscono le misure necessarie affinché le parti accessibili degli impianti di condizionamento d’aria la cui potenza nominale utile è superiore a 12 kW siano periodicamente ispezionate. L’ispezione comprende una valutazione dell’efficienza dell’impianto di condizionamento d’aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell’edificio. La valutazione del dimensionamento non dev’essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d’aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell’edificio.
Gli Stati membri possono ridurre la frequenza di tali ispezioni o alleggerirle, secondo il caso, in presenza di un sistema di monitoraggio e controllo elettronico.
2. Gli Stati membri possono fissare frequenze di ispezione diverse in funzione del tipo e della potenza nominale utile dell’impianto di condizionamento d’aria, tenendo conto dei costi che comporta l’ispezione dell’impianto di condizionamento d’aria e del risparmio energetico previsto che potrebbe derivarne.
3. Nel definire le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri garantiscono, per quanto economicamente e tecnicamente fattibile, che le ispezioni siano eseguite conformemente alle ispezioni degli impianti di riscaldamento ed altri sistemi tecnici di cui all’ della presente direttiva e all’ispezione in materia di perdite di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (17).
4. Come alternativa ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono optare per l’adozione di misure atte ad assicurare che sia fornita agli utenti una consulenza in merito alla sostituzione degli impianti di condizionamento d’aria o ad altre modifiche degli stessi, che possono includere ispezioni per valutare l’efficienza e il corretto dimensionamento dell’impianto di condizionamento d’aria. L’impatto globale di tale approccio deve essere equivalente a quello derivante dalle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
Entro il 30 giugno 2011 gli Stati membri che decidono di applicare le misure di cui al primo comma presentano alla Commissione una relazione sull’equivalenza tra tali misure e le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Gli Stati membri trasmettono tale relazione alla Commissione ogni tre anni. Essa può essere inclusa nei piani d’azione in materia di efficienza energetica di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE.
5. Una volta ricevuta da uno Stato membro la relazione nazionale sull’applicazione dell’opzione di cui al paragrafo 4, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni specifiche in merito ai requisiti e all’equivalenza delle misure di cui al suddetto paragrafo. In tal caso, lo Stato membro interessato presenta le informazioni richieste o propone modifiche entro nove mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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