Art. 12 · Rilascio dell’attestato di prestazione energetica

Art. 12

Rilascio dell’attestato di prestazione energetica

In vigore dal 19 mag 2010
Rilascio dell’attestato di prestazione energetica 1.   Gli Stati membri provvedono affinché un attestato di prestazione energetica sia rilasciato: a) per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario; e b) per gli edifici in cui una metratura utile totale di oltre 500 m2 è occupata da enti pubblici e abitualmente frequentata dal pubblico. Il 9 luglio 2015 la soglia di 500 m2 è abbassata a 250 m2. L’obbligo di rilasciare un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia disponibile e valido un attestato rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE o alla presente direttiva per l’edificio o l’unità immobiliare interessati. 2.   Gli Stati membri dispongono che, in caso di costruzione, vendita o locazione di edifici o unità immobiliari, l’attestato di prestazione energetica (o copia dello stesso) sia mostrato al potenziale acquirente o nuovo locatario e consegnato all’acquirente o al nuovo locatario. 3.   In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, gli Stati membri possono disporre, in deroga ai paragrafi 1 e 2, che il venditore fornisca una valutazione della futura prestazione energetica dell’edificio; in tal caso, l’attestato di prestazione energetica è rilasciato entro la fine della costruzione dell’edificio. 4.   Gli Stati membri dispongono che, in caso di offerta in vendita o in locazione di: — edifici aventi un attestato di prestazione energetica, — unità immobiliari in edifici aventi un attestato di prestazione energetica, e — unità immobiliari aventi un attestato di prestazione energetica l’indicatore di prestazione energetica che figura nell’attestato di prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare, secondo il caso, sia riportato in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali. 5.   Le disposizioni del presente articolo sono attuate conformemente alle norme nazionali applicabili in materia di comproprietà o proprietà comune. 6.   Gli Stati membri possono escludere le categorie edilizie di cui all’, paragrafo2, dall’applicazione dei paragrafi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo. 7.   I possibili effetti degli attestati di prestazione energetica in termini di eventuali procedimenti giudiziari sono decisi conformemente alle norme nazionali.
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