Art. 11 · Attestato di prestazione energetica

Art. 11

Attestato di prestazione energetica

In vigore dal 19 mag 2010
Attestato di prestazione energetica 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l’istituzione di un sistema di certificazione energetica degli edifici. L’attestato di prestazione energetica comprende la prestazione energetica di un edificio e valori di riferimento quali i requisiti minimi di prestazione energetica al fine di consentire ai proprietari o locatari dell’edificio o dell’unità immobiliare di valutare e raffrontare la prestazione energetica. L’attestato di prestazione energetica può comprendere informazioni supplementari, quali il consumo energetico annuale per gli edifici non residenziali e la percentuale di energia da fonti rinnovabili nel consumo energetico totale. 2.   L’attestato di prestazione energetica comprende raccomandazioni per il miglioramento efficace o ottimale in funzione dei costi della prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare, a meno che manchi un ragionevole potenziale per tale miglioramento rispetto ai requisiti di prestazione energetica in vigore. Le raccomandazioni che figurano nell’attestato di prestazione energetica riguardano: a) le misure attuate in occasione di una ristrutturazione importante dell’involucro di un edificio o dei sistemi tecnici per l’edilizia; e b) le misure attuate per singoli elementi edilizi, a prescindere da ristrutturazioni importanti dell’involucro dell’edificio o dei sistemi tecnici per l’edilizia. 3.   Le raccomandazioni riportate nell’attestato di prestazione energetica devono essere tecnicamente fattibili per l’edificio considerato e possono fornire una stima dei tempi di ritorno o del rapporto costi-benefici rispetto al ciclo di vita economico. 4.   L’attestato di prestazione energetica precisa se il proprietario o locatario può ottenere informazioni più particolareggiate, anche per quanto riguarda l’efficacia in termini di costi delle raccomandazioni formulate nell’attestato di prestazione energetica. La valutazione dell’efficacia in termini di costi si basa su una serie di condizioni standard, quali la valutazione del risparmio energetico, i prezzi dell’energia e una stima preliminare dei costi. Contiene, inoltre, informazioni sui provvedimenti da adottare per attuare le raccomandazioni. Al proprietario o locatario possono essere fornite anche altre informazioni su aspetti correlati, quali diagnosi energetiche o incentivi di carattere finanziario o di altro tipo e possibilità di finanziamento. 5.   Fatte salve le norme nazionali, gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici a tener conto del ruolo guida che dovrebbero svolgere nel settore della prestazione energetica degli edifici, tra l’altro attuando le raccomandazioni riportate nell’attestato di prestazione energetica rilasciato per gli edifici di cui sono proprietari entro il suo periodo di validità. 6.   La certificazione per le unità immobiliari può fondarsi: a) su una certificazione comune dell’intero edificio; ovvero b) sulla valutazione di un un’altra unità immobiliare con le stesse caratteristiche energetiche rappresentativa dello stesso edificio. 7.   La certificazione delle abitazioni monofamiliari può fondarsi sulla valutazione di un altro edificio rappresentativo che sia simile per struttura, dimensione e per qualità della prestazione energetica effettiva, sempre che l’esperto che rilascia l’attestato sia in grado di garantire tale corrispondenza. 8.   La validità dell’attestato di prestazione energetica è di dieci anni al massimo. 9.   Entro il 2011 la Commissione, in consultazione con i settori interessati, adotta un sistema comune volontario a livello di Unione europea per la certificazione della prestazione energetica degli edifici non residenziali. Tale misura è adottata secondo la procedura di consultazione di cui all’, paragrafo 2. Gli Stati membri sono incoraggiati a riconoscere o ad avvalersi di tale sistema, ovvero ad avvalersene in parte adattandolo alle circostanze nazionali.
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