Art. 7 · Vendita a distanza

Art. 7

Vendita a distanza

In vigore dal 19 mag 2010
Vendita a distanza Per i casi in cui i prodotti siano posti in vendita, noleggio o locazione-vendita per corrispondenza, su catalogo, via Internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale utilizzatore finale non possa prendere visione del prodotto esposto, gli atti delegati contengono disposizioni atte a garantire che ai potenziali utilizzatori finali vengano fornite le informazioni indicate sull’etichetta del prodotto e nella scheda prima di acquistare il prodotto. Gli atti delegati specificano, se del caso, le modalità di apposizione dell’etichetta e della scheda o delle informazioni indicate sull’etichetta o nella scheda o della loro fornitura al potenziale utilizzatore finale.
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