Art. 3 · Responsabilità degli Stati membri

Art. 3

Responsabilità degli Stati membri

In vigore dal 19 mag 2010
Responsabilità degli Stati membri 1.   Gli Stati membri provvedono affinché: a) tutti i fornitori e i distributori stabiliti sul loro territorio adempiano agli obblighi stabiliti agli ; b) per i prodotti disciplinati dalla presente direttiva, sia vietato apporre etichette, marchi, simboli o iscrizioni, i quali non siano conformi ai requisiti della presente direttiva e dei pertinenti atti delegati, qualora tale apposizione possa indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l’uso; c) l’introduzione del sistema di etichette e schede sul consumo o sulla conservazione dell’energia sia accompagnata da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale, destinate a promuovere l’efficienza energetica e un uso più responsabile dell’energia da parte degli utilizzatori finali; d) siano adottate opportune misure per incentivare le pertinenti autorità nazionali o regionali incaricate dell’attuazione della presente direttiva a cooperare e a fornirsi reciprocamente, nonché a fornire alla Commissione, informazioni ai fini dell’applicazione della presente direttiva. La cooperazione e lo scambio di informazioni tra amministrazioni si avvalgono quanto più possibile dei mezzi di comunicazione elettronica, sono efficienti in termini di costi e possono essere supportati dai pertinenti programmi dell’Unione europea. Nell’ambito della cooperazione sono garantite la sicurezza e la riservatezza delle operazioni di trattamento nonché la tutela dei dati sensibili eventualmente trasmessi nel corso della procedura. La Commissione si adopera per incentivare la cooperazione di cui alla presente lettera d) tra gli Stati membri e per dare il proprio contributo a tal fine. 2.   Se uno Stato membro rileva che un prodotto non è conforme a tutti i requisiti pertinenti stabiliti dalla presente direttiva e ai rispettivi atti delegati per quanto riguarda l’etichetta e la scheda, il fornitore è tenuto a renderlo conforme a tali requisiti alle condizioni, efficaci e proporzionate, imposte dallo Stato membro. Qualora vi sia una sufficiente certezza che un prodotto potrebbe non essere conforme lo Stato membro interessato prende tutte le misure preventive necessarie e le misure volte a garantire la conformità entro un determinato termine, tenendo conto del danno causato. Se il prodotto continua a non essere conforme, lo Stato membro interessato decide di limitare o vietare l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio del prodotto in questione o ne garantisce il ritiro dal mercato. Se il prodotto è ritirato dal mercato o ne viene vietata l’immissione sul mercato, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. 3.   Ogni quattro anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione in merito alle rispettive attività di controllo dell’applicazione della normativa e al livello di conformità all’interno dei rispettivi territori. La Commissione può specificare gli elementi di dettaglio che costituiscono il contenuto comune delle suddette relazioni attraverso l’elaborazione di orientamenti. 4.   La Commissione fornisce regolarmente una sintesi di tali relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio per informazione.
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