Art. 10 · Atti delegati

Art. 10

Atti delegati

In vigore dal 19 mag 2010
Atti delegati 1.   Mediante gli atti delegati di cui agli la Commissione definisce gli elementi specifici riguardanti l’etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto ai sensi del presente articolo. Un prodotto a cui si applicano i criteri di cui al paragrafo 2 rientra in uno degli atti delegati previsti al paragrafo 4. Le disposizioni previste negli atti delegati relativamente alle informazioni contenute sull’etichetta e nella scheda in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l’uso devono consentire agli utilizzatori finali di prendere decisioni in maniera più informata e alle autorità di sorveglianza del mercato di verificare se i prodotti sono conformi alle informazioni fornite. Qualora un atto delegato preveda disposizioni riguardanti sia l’efficienza energetica sia il consumo di risorse essenziali di un prodotto, la forma e il contenuto dell’etichetta devono mettere in evidenza l’efficienza energetica del prodotto. 2.   I criteri di cui al paragrafo 1 sono i seguenti: a) in base ai dati più recenti disponibili e tenuto conto dei quantitativi immessi sul mercato dell’Unione, i prodotti devono avere un notevole potenziale in termini di risparmio di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali; b) i prodotti con funzionalità equivalenti disponibili sul mercato devono presentare livelli molto diversi delle relative prestazioni; c) la Commissione tiene conto della legislazione dell’Unione applicabile e degli strumenti di autoregolamentazione, ad esempio gli accordi volontari, che si prevede permettano di realizzare gli obiettivi politici più rapidamente o in modo più economico rispetto alle disposizioni vincolanti. 3.   Quando prepara una proposta di atto delegato la Commissione: a) tiene conto dei parametri ambientali fissati nell’allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE ritenuti significativi nel relativo atto delegato adottato a norma della suddetta direttiva e che sono pertinenti per l’utilizzatore finale durante l’uso del prodotto; b) valuta l’impatto dell’atto sull’ambiente, sugli utilizzatori finali e sui fabbricanti, comprese le piccole e medie imprese (PMI), in termini di competitività, anche sui mercati fuori dell’Unione, di innovazione, di accesso al mercato e di costi-benefici; c) procede alle opportune consultazioni delle parti interessate; d) definisce le date di applicazione, eventuali misure o periodi transitori o attuati per fasi successive, tenendo conto, in particolare, dei possibili impatti sulle PMI o su specifici gruppi di prodotti fabbricati principalmente da PMI. 4.   Negli atti delegati devono essere specificati in particolare: a) l’esatta definizione del tipo di prodotti in oggetto; b) le norme e i metodi di misurazione per ottenere le informazioni di cui all’, paragrafo 1; c) le caratteristiche della documentazione tecnica prescritta dall’; d) la forma grafica e il contenuto dell’etichetta di cui all’, che, per quanto possibile, deve possedere caratteristiche grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti e deve essere sempre chiaramente visibile e leggibile. Il formato dell’etichetta deve mantenere come base la classificazione che utilizza le lettere da A a G; i livelli della classificazione devono corrispondere a risparmi energetici e di costi significativi dal punto di vista dell’utilizzatore finale. Alla classificazione possono essere aggiunte tre classi addizionali ove reso necessario dal progresso tecnologico. Le classi addizionali saranno A+, A++ e A+++ per la classe più efficiente. In linea di principio il numero totale di classi sarà limitato a sette, a meno che più classi siano ancora popolate. La scala cromatica è composta da non più di sette colori diversi che vanno dal verde scuro al rosso. Il verde scuro è sempre il codice cromatico solo della classe migliore. Se ci sono più di sette classi soltanto il rosso può essere ripetuto. La classificazione è rivista in particolare quando una percentuale significativa di prodotti sul mercato interno raggiunge le due migliori classi di efficienza energetica e quando possono essere realizzati risparmi aggiuntivi attraverso un’ulteriore differenziazione dei prodotti. I criteri dettagliati per un’eventuale riclassificazione dei prodotti sono, se necessario, determinati caso per caso nel pertinente atto delegato; e) il posto in cui l’etichetta deve essere apposta sul prodotto esposto e le modalità per la presentazione dell’etichetta e/o delle informazioni nel caso delle vendite di cui all’. Se del caso negli atti delegati può essere prevista l’apposizione dell’etichetta sul prodotto o la sua stampigliatura sull’imballaggio, o possono essere definiti i requisiti per la rappresentazione dell’etichetta nei cataloghi, per le vendite a distanza o via Internet; f) il contenuto e, se del caso, il formato nonché altri dettagli riguardanti la scheda o le ulteriori informazioni di cui all’ e all’, lettera c). Le informazioni contenute nell’etichetta sono inserite anche nella scheda; g) il contenuto specifico dell’etichetta per l’uso pubblicitario, inclusi, se del caso, la classe energetica e altri pertinenti livelli di prestazione per lo specifico prodotto in forma leggibile e visibile; h) eventualmente, la durata della classificazione energetica sull’etichetta secondo la lettera d); i) il livello di accuratezza delle dichiarazioni contenute nelle etichette e nelle schede; j) la data della valutazione e dell’eventuale riesame dell’atto delegato interessato, tenuto conto della velocità dello sviluppo tecnologico.
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