Art. 3

Art. 3

In vigore dal 27 apr 2010
1.   In conformità della direttiva 91/414/CEE, entro il 28 febbraio 2011 gli Stati membri modificano o ritirano, qualora necessario, le autorizzazioni in corso di validità per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva flonicamid. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva riguardanti il flonicamid, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa a tale sostanza attiva; inoltre, essi verificano che il titolare dell’autorizzazione possegga o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 13, paragrafo 2, della medesima. 2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente flonicamid come sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive iscritte entro il 31 agosto 2010 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della suddetta direttiva e tenuto conto della parte B dell’iscrizione relativa al flonicamid nell’allegato I della suddetta direttiva. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente flonicamid come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 29 febbraio 2012; oppure b) nel caso di prodotti contenenti flonicamid e altre sostanze attive, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 29 febbraio 2012 ovvero entro il termine, se posteriore, fissato per la modifica o la revoca dalle direttive che hanno iscritto tali sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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