Art. 7 · Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative

Art. 7

Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative

In vigore dal 16 mar 2010
Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative 1.   Previo accordo fra l’autorità richiedente e l’autorità adita e secondo le modalità fissate dall’autorità adita, al fine di promuovere l’assistenza reciproca disciplinata dalla presente direttiva i funzionari autorizzati dall’autorità richiedente possono: a) essere presenti negli uffici in cui le autorità amministrative dello Stato membro adito esercitano le loro funzioni; b) essere presenti durante le indagini amministrative condotte sul territorio dello Stato membro adito; c) assistere i funzionari competenti dello Stato membro adito nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali in corso in tale Stato membro. 2.   Ove consentito dalla legislazione vigente nello Stato membro adito, l’accordo di cui al paragrafo 1, lettera b), può prevedere che i funzionari dello Stato membro richiedente interroghino le persone ed esaminino i registri. 3.   I funzionari autorizzati dall’autorità richiedente che si avvalgono delle possibilità offerte dai paragrafi 1 e 2 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2010:24:oj#art-7