Art. 27
Presentazione di relazioni
In vigore dal 16 mar 2010
Presentazione di relazioni
1. Ogni anno, entro il 31 marzo, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione quanto segue:
a)
il numero di domande di informazioni, di notifica, di recupero e di misure cautelari inviate a ciascuno Stato membro adito e ricevute da ciascuno Stato membro richiedente ogni anno;
b)
l’importo dei crediti per i quali è chiesta l’assistenza al recupero e gli importi recuperati.
2. Gli Stati membri possono inoltre fornire eventuali altre informazioni che possono essere utili ai fini della valutazione dell’assistenza reciproca prestata ai sensi della presente direttiva.
3. Ogni cinque anni la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento delle disposizioni stabilite dalla presente direttiva.
Storico versioni
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