Art. 26 · Modalità di applicazione

Art. 26

Modalità di applicazione

In vigore dal 16 mar 2010
Modalità di applicazione La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, le modalità di applicazione dell’, paragrafi 2, 3 e 4, dell’, paragrafo 1, degli , dell’, paragrafo 1, dell’, paragrafi da 2 a 5, dell’, dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 1. Tali modalità riguardano almeno gli aspetti seguenti: a) le modalità pratiche relative all’organizzazione dei contatti tra gli uffici centrali di collegamento, gli altri uffici di collegamento e i servizi di collegamento di cui all’, paragrafi 2, 3 e 4, di Stati membri diversi e dei contatti con la Commissione; b) i mezzi con cui le comunicazioni fra le autorità possono essere effettuate; c) il formato e gli altri dettagli dei moduli standard da utilizzare ai fini dell’, paragrafo 1, dell’, dell’, paragrafo 1, dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 1; d) la conversione delle somme da recuperare e il trasferimento delle somme recuperate.
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