Art. 26
Modalità di applicazione
In vigore dal 16 mar 2010
Modalità di applicazione
La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, le modalità di applicazione dell’, paragrafi 2, 3 e 4, dell’, paragrafo 1, degli , dell’, paragrafo 1, dell’, paragrafi da 2 a 5, dell’, dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 1.
Tali modalità riguardano almeno gli aspetti seguenti:
a)
le modalità pratiche relative all’organizzazione dei contatti tra gli uffici centrali di collegamento, gli altri uffici di collegamento e i servizi di collegamento di cui all’, paragrafi 2, 3 e 4, di Stati membri diversi e dei contatti con la Commissione;
b)
i mezzi con cui le comunicazioni fra le autorità possono essere effettuate;
c)
il formato e gli altri dettagli dei moduli standard da utilizzare ai fini dell’, paragrafo 1, dell’, dell’, paragrafo 1, dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 1;
d)
la conversione delle somme da recuperare e il trasferimento delle somme recuperate.
Storico versioni
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