Art. 20
Spese
In vigore dal 16 mar 2010
Spese
1. Oltre agli importi di cui all’, paragrafo 5, l’autorità adita tenta di recuperare dalla persona interessata e trattiene le spese da essa sostenuta in connessione con il recupero, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato membro adito.
2. Gli Stati membri rinunciano tra loro a qualsiasi rimborso delle spese derivanti dall’assistenza reciproca che si prestino in applicazione della presente direttiva.
Tuttavia, qualora il recupero presenti una difficoltà particolare, riguardi spese molto elevate o si ricolleghi alla lotta contro le organizzazioni criminali, l’autorità richiedente e l’autorità adita possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, lo Stato membro richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato membro adito, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate quanto all’esistenza del credito o alla validità del titolo che consente l’esecuzione o l’adozione di misure cautelari emesso dall’autorità richiedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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