Art. 19 · Problemi concernenti la prescrizione

Art. 19

Problemi concernenti la prescrizione

In vigore dal 16 mar 2010
Problemi concernenti la prescrizione 1.   I problemi concernenti i termini di prescrizione sono disciplinati esclusivamente dalle norme di legge in vigore nello Stato membro richiedente. 2.   Con riguardo alla sospensione, all’interruzione o alla proroga dei termini di prescrizione, si considera che gli atti di recupero effettuati dall’autorità adita, o per conto della stessa, in conformità di una domanda di assistenza che hanno l’effetto di sospendere, interrompere o prorogare i termini di prescrizione secondo le norme di legge vigenti nello Stato membro adito abbiano lo stesso effetto nello Stato membro richiedente, a condizione che sia previsto l’effetto corrispondente secondo le norme di legge vigenti nello Stato membro richiedente. Se la sospensione, l’interruzione o la proroga dei termini di prescrizione non è possibile secondo le norme di legge vigenti nello Stato membro adito, gli atti di recupero effettuati dall’autorità adita, o per conto della stessa, in conformità della domanda di assistenza che, se fossero stati effettuati dall’autorità richiedente o per conto della stessa nel proprio Stato membro, avrebbero avuto l’effetto di sospendere, interrompere o prorogare i termini di prescrizione secondo le norme di legge vigenti nello Stato membro richiedente, si considerano, a questo effetto, compiuti in quest’ultimo Stato. Il primo e il secondo comma non pregiudicano il diritto delle autorità competenti nello Stato membro richiedente di prendere provvedimenti di sospensione, interruzione o proroga dei termini di prescrizione secondo le norme di legge vigenti in tale Stato membro. 3.   L’autorità richiedente e l’autorità adita si informano a vicenda di qualsiasi provvedimento che interrompe, sospende o proroga i termini di prescrizione del credito per il quale sono chieste le misure di recupero o le misure cautelari o che può produrre tale effetto.
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