Art. 18 · Limitazioni agli obblighi dell’autorità adita

Art. 18

Limitazioni agli obblighi dell’autorità adita

In vigore dal 16 mar 2010
Limitazioni agli obblighi dell’autorità adita 1.   L’autorità adita non è tenuta ad accordare l’assistenza di cui agli articoli da 10 a 16 se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà di ordine economico o sociale nello Stato membro adito, purché le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti in detto Stato membro consentano tale eccezione per i crediti nazionali. 2.   L’autorità adita non è tenuta ad accordare l’assistenza prevista all’ e agli articoli da 7 a 16 se la domanda iniziale ai sensi degli o 16 si riferisce a crediti che risalgono a più di cinque anni prima, a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente alla data della suddetta domanda iniziale. Tuttavia, qualora il credito o il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente siano oggetto di contestazione, il periodo di cinque anni decorre dalla data in cui nello Stato membro richiedente si stabilisce che il credito o il titolo che consente l’esecuzione non possono più essere oggetto di contestazione. Inoltre, nei casi in cui una dilazione di pagamento o un piano di pagamento rateale è concesso dalle autorità competenti dello Stato membro richiedente, il periodo di cinque anni decorre dalla data di scadenza dell’intero termine di pagamento. Tuttavia, in tali casi l’autorità adita non è tenuta a concedere assistenza per i crediti che risalgono a più di dieci anni prima, a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente. 3.   Uno Stato membro non è tenuto a concedere assistenza se l’importo totale dei crediti contemplati dalla presente direttiva per i quali è richiesta assistenza è inferiore a 1 500 EUR. 4.   L’autorità adita informa l’autorità richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda di assistenza.
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