Art. 15
Modifica o ritiro della domanda di assistenza al recupero
In vigore dal 16 mar 2010
Modifica o ritiro della domanda di assistenza al recupero
1. L’autorità richiedente informa immediatamente l’autorità adita di qualsiasi modifica apportata alla propria domanda di recupero o del ritiro della stessa, precisando i motivi della modifica o del ritiro.
2. Se la modifica della domanda è dovuta a una decisione dell’organo competente di cui all’, paragrafo 1, l’autorità richiedente trasmette tale decisione corredata di un nuovo titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito. L’autorità adita prosegue quindi la procedura di recupero sulla base del nuovo titolo.
Le misure di recupero o le misure cautelari già adottate sulla base del titolo uniforme originale che consente l’esecuzione nello Stato membro adito possono continuare sulla base del nuovo titolo, a meno che la modifica della domanda sia dovuta all’invalidità del titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente o del titolo uniforme originale che consente l’esecuzione nello Stato membro adito.
Gli si applicano in relazione al nuovo titolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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