Art. 1

Art. 1

In vigore dal 16 mar 2010
Nella direttiva 2006/112/CE è inserito il seguente articolo: «Articolo 199 bis 1.   Fino al 30 giugno 2015 e per un periodo minimo di due anni gli Stati membri possono stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell’IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni: a) trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definiti all’ della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (*1), trasferibili a norma dell’articolo 12 di tale direttiva; b) trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva. 2.   Gli Stati membri informano la Commissione in merito all’applicazione del meccanismo di cui al paragrafo 1 in occasione della sua introduzione e le forniscono le seguenti informazioni: a) una dichiarazione relativa all’ambito di applicazione della misura che attua il meccanismo e una descrizione particolareggiata delle misure di accompagnamento, inclusi qualsiasi obbligo dei soggetti passivi in materia di comunicazione delle informazioni e qualsiasi misura di controllo; b) criteri di valutazione che consentano il confronto fra le attività fraudolente che interessano i servizi elencati al paragrafo 1 prima e dopo l’applicazione del meccanismo, le attività fraudolente che interessano altri servizi prima e dopo l’applicazione del meccanismo ed eventuali aumenti di altri tipi di attività fraudolente prima e dopo l’applicazione del meccanismo; c) la data di inizio e il periodo di validità della misura che attua il meccanismo. 3.   Gli Stati membri che applicano il meccanismo di cui al paragrafo 1 presentano alla Commissione una relazione, basata sui criteri di valutazione di cui al paragrafo 2, lettera b), entro il 30 giugno 2014. La relazione menziona chiaramente le informazioni da considerare riservate e quelle che possono essere pubblicate. La relazione fornisce una valutazione dettagliata dell’efficacia e dell’efficienza globali della misura, in particolare con riguardo ai seguenti aspetti: a) l’impatto sulle attività fraudolente inerenti alle prestazioni di servizi contemplate nella misura; b) il possibile trasferimento delle attività fraudolente ai beni o ad altri servizi; c) i costi di adeguamento alla misura per i soggetti passivi. 4.   Ogni Stato membro che, a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, ha individuato un trasferimento di attività fraudolente nel proprio territorio in relazione ai servizi elencati al paragrafo 1 presenta alla Commissione una relazione al riguardo entro il 30 giugno 2014. (*1)   GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.» "
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