Art. 3

Art. 3

In vigore dal 12 mar 2010
Se necessario gli Stati membri, conformemente alla direttiva 91/414/CEE, modificano o ritirano entro il 31 ottobre 2010 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid.
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