Art. 4
In vigore dal 10 mar 2010
1. Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla presente direttiva, purché tali norme siano conformi al diritto dell’Unione.
2. Uno Stato membro, nei casi in cui:
a)
ha esercitato la facoltà ai sensi del paragrafo 1 di adottare norme più particolareggiate o più rigorose di interesse pubblico generale; e
b)
ritiene che un’emittente soggetta alla giurisdizione di un altro Stato membro fornisca una trasmissione televisiva in tutto o per la maggior parte destinata al suo territorio,
può contattare lo Stato membro che esercita la giurisdizione al fine di conseguire una soluzione reciprocamente soddisfacente per qualsiasi problema sorto. Alla ricezione di una richiesta motivata da parte del primo Stato membro, lo Stato membro che esercita la giurisdizione chiede all’emittente di ottemperare alle norme d’interesse pubblico generale in questione. Lo Stato membro che esercita la giurisdizione informa il primo Stato membro entro due mesi sui risultati ottenuti a seguito della richiesta. Ciascuno degli Stati membri può invitare il comitato di contatto istituito ai sensi dell’ a esaminare il caso.
3. Il primo Stato membro può adottare misure appropriate nei confronti dell’emittente interessata qualora ritenga che:
a)
i risultati conseguiti attraverso l’applicazione del paragrafo 2 non siano soddisfacenti; e
b)
l’emittente in questione si sia stabilita nello Stato membro che esercita la giurisdizione per aggirare, nei settori coordinati dalla presente direttiva, le norme più rigorose che le sarebbero applicabili se fosse stabilita nel primo Stato membro.
Siffatte misure sono obiettivamente necessarie, applicate in modo non discriminatorio e proporzionate agli obiettivi perseguiti.
4. Uno Stato membro può adottare misure in applicazione del paragrafo 3 solo se sono rispettate le condizioni seguenti:
a)
esso ha notificato alla Commissione e allo Stato membro nel quale l’emittente televisiva è stabilita la propria intenzione di adottare tali misure, adducendo i motivi sui quali fonda la sua valutazione; e
b)
la Commissione ha deciso che dette misure sono compatibili con il diritto dell’Unione e, in particolare, che le valutazioni dello Stato membro che adotta tali misure ai sensi dei paragrafi 2 e 3 sono correttamente motivate.
5. La Commissione decide entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 4, lettera a). Se la Commissione decide che le misure sono incompatibili con il diritto dell’Unione, lo Stato membro interessato si astiene dall’adottarle.
6. Gli Stati membri assicurano, con i mezzi appropriati, nell’ambito della loro legislazione, che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino effettivamente le disposizioni della presente direttiva.
7. Gli Stati membri promuovono i regimi di coregolamentazione e/o autoregolamentazione a livello nazionale nei settori coordinati dalla presente direttiva nella misura consentita dai loro ordinamenti giuridici. Tali regimi sono concepiti in modo da poter essere largamente accettati dai principali soggetti interessati negli Stati membri e da assicurare un’applicazione efficace delle norme.
8. La direttiva 2000/31/CE si applica fuorché quando altrimenti previsto nella presente direttiva. In caso di conflitto tra una disposizione contenuta nella direttiva 2000/31/CE e una disposizione della presente direttiva, prevalgono le disposizioni della presente direttiva, salvo quanto diversamente disposto in quest’ultima.
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