Art. 3

Art. 3

In vigore dal 10 mar 2010
1.   Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva. 2.   Riguardo alla radiodiffusione televisiva, gli Stati membri possono, a titolo provvisorio, derogare al paragrafo 1 se ricorrono le condizioni seguenti: a) una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro viola in maniera evidente, grave e seria l’, paragrafo 1 o 2, e/o l’; b) nel corso dei dodici mesi precedenti l’emittente televisiva ha già violato almeno due volte la disposizione o le disposizioni di cui alla lettera a); c) lo Stato membro interessato ha notificato per iscritto all’emittente televisiva e alla Commissione le pretese violazioni e i provvedimenti che intende adottare in caso di nuove violazioni; d) le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e la Commissione non hanno consentito di raggiungere una soluzione amichevole entro un termine di quindici giorni dalla notifica di cui alla lettera c) e persiste la pretesa violazione. Entro due mesi a decorrere dalla notifica del provvedimento adottato dallo Stato membro, la Commissione adotta una decisione sulla compatibilità del provvedimento col diritto dell’Unione. In caso di decisione negativa, chiede allo Stato membro di revocare senza indugio il provvedimento adottato. 3.   Il paragrafo 2 fa salva l’applicazione di qualsiasi procedimento, rimedio giuridico o sanzione contro tali violazioni nello Stato membro che esercita la propria giurisdizione sull’emittente televisiva interessata. 4.   Riguardo ai servizi di media audiovisivi a richiesta, gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 1 per quanto concerne un determinato servizio, in presenza delle seguenti condizioni: a) i provvedimenti sono: i) necessari per una delle seguenti ragioni: — ordine pubblico, in particolare per l’opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, anche in vista della tutela dei minori e della lotta contro l’incitamento all’odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità, nonché contro violazioni della dignità umana dei singoli individui, — tutela della sanità pubblica, — pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale, — tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori; ii) relativi a un servizio di media audiovisivi a richiesta lesivo degli obiettivi di cui al punto i) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi; iii) proporzionati a tali obiettivi; b) prima di adottare i provvedimenti in questione e fatti salvi i procedimenti giurisdizionali, anche istruttori, e gli atti compiuti in un’indagine penale, lo Stato membro ha: i) chiesto allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media di prendere provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati; ii) notificato alla Commissione e allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media la sua intenzione di prendere tali provvedimenti. 5.   In casi urgenti gli Stati membri possono derogare alle condizioni di cui al paragrafo 4, lettera b). I provvedimenti sono allora notificati al più presto alla Commissione e allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media, insieme ai motivi dell’urgenza. 6.   Fatta salva la possibilità degli Stati membri di procedere con i provvedimenti di cui ai paragrafi 4 e 5, la Commissione verifica con la massima rapidità la compatibilità dei provvedimenti notificati con il diritto dell’Unione. Nel caso in cui giunga alla conclusione che i provvedimenti sono incompatibili con il diritto dell’Unione, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di astenersi dall’adottarli o di porvi fine con urgenza.
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