Art. 29

Art. 29

In vigore dal 10 mar 2010
1.   È istituito un comitato di contatto sotto l’egida della Commissione. Esso è composto di rappresentanti delle competenti autorità degli Stati membri. È presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce per iniziativa di quest’ultimo o su richiesta della delegazione di uno Stato membro. 2.   I compiti del comitato di contatto sono: a) agevolare l’effettiva attuazione della presente direttiva attraverso consultazioni regolari su ogni problema pratico che risulti dall’applicazione della stessa, in particolare dall’applicazione dell’, nonché su ogni altro argomento su cui si considerino opportuni scambi di opinioni; b) esprimere pareri di propria iniziativa o su richiesta della Commissione in merito all’applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri; c) essere una sede di scambio di opinioni per decidere quali argomenti affrontare nelle relazioni che gli Stati membri devono presentare a norma dell’, paragrafo 3, e per decidere quale metodologia seguire; d) discutere i risultati delle consultazioni regolari tenute dalla Commissione con i rappresentanti di organizzazioni di radiodiffusione televisiva, produttori, consumatori, fabbricanti, prestatori di servizi, sindacati e con l’ambiente artistico; e) agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla situazione e lo sviluppo di attività di regolamentazione per quanto concerne i servizi di media audiovisivi, tenendo conto della politica audiovisiva dell’Unione, nonché dei pertinenti sviluppi nel settore tecnico; f) esaminare gli sviluppi che si verificano nel settore su cui appaia utile uno scambio di opinioni.
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