Art. 28
In vigore dal 10 mar 2010
1. Fatte salve le altre disposizioni di diritto civile, amministrativo o penale adottate dagli Stati membri, ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui legittimi interessi, in particolare l’onore e la reputazione, siano stati lesi a seguito di un’affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo deve poter fruire di un diritto di rettifica o di misure equivalenti. Gli Stati membri fanno sì che l’esercizio effettivo del diritto di rettifica o delle misure equivalenti non sia ostacolato dall’imposizione di termini o condizioni irragionevoli. La rettifica dev’essere telediffusa entro un termine ragionevole a decorrere dalla motivazione della richiesta e in tempi e modalità adeguati alla trasmissione cui la richiesta si riferisce.
2. Il diritto di rettifica o le misure equivalenti possono essere fatti valere nei confronti di tutte le emittenti soggette alla giurisdizione di uno Stato membro.
3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per istituire il diritto di rettifica o le misure equivalenti e stabiliscono la procedura da seguire per il loro esercizio. In particolare essi procurano che il termine previsto per l’esercizio del diritto di rettifica o il ricorso a misure equivalenti sia sufficiente e che le modalità siano tali da permettere alle persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un altro Stato membro di esercitare adeguatamente tale diritto o il ricorso a tali misure.
4. La domanda di rettifica o di ricorso a misure equivalenti può essere respinta qualora essa non si giustifichi in base alle condizioni stabilite al paragrafo 1, implichi un atto punibile, renda l’emittente civilmente responsabile o sia contraria al buon costume.
5. Sono previste opportune procedure attraverso le quali possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale le controversie riguardanti l’esercizio del diritto di rettifica o il ricorso a misure equivalenti.
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