Art. 20

Art. 20

In vigore dal 10 mar 2010
1.   Gli Stati membri assicurano che, in caso di inserimento di pubblicità televisiva o televendite durante i programmi, restino impregiudicati l’integrità dei programmi, tenuto conto degli intervalli naturali, della durata e della natura del programma interessato, e i diritti dei titolari. 2.   La trasmissione di film prodotti per la televisione (ad esclusione delle serie, dei seriali e dei documentari), opere cinematografiche e notiziari può essere interrotta da pubblicità televisiva e/o televendite una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti. La trasmissione di programmi per bambini può essere interrotta da pubblicità televisiva e/o televendite una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purché la durata programmata della trasmissione sia superiore a trenta minuti. Nelle funzioni religiose non si inseriscono né pubblicità televisiva né televendite.
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