Art. 13

Art. 13

In vigore dal 10 mar 2010
1.   Gli Stati membri assicurano che i servizi di media audiovisivi a richiesta forniti da un fornitore di servizi di media soggetto alla loro giurisdizione promuovano, ove possibile e con i mezzi adeguati, la produzione di opere europee e l’accesso alle stesse. La promozione potrebbe riguardare, fra l’altro, il contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione di opere europee e all’acquisizione di diritti sulle stesse o la percentuale e/o il rilievo delle opere europee nel catalogo dei programmi offerti dal servizio di media audiovisivi a richiesta. 2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 19 dicembre 2011 e in seguito ogni quattro anni, una relazione sull’attuazione del paragrafo 1. 3.   Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri e di uno studio indipendente, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi commerciali e dei progressi tecnologici nonché dell’obiettivo della diversità culturale.
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