Art. 4
In vigore dal 9 mar 2010
Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, conformemente all’, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 31 maggio 2011.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2010:20:oj#art-4