Art. 3
In vigore dal 9 mar 2010
Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti il tolilfluanide siano revocate al più tardi entro il 30 novembre 2010;
b)
non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tolilfluanide a partire dal 1o dicembre 2010.
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