Art. 3

Art. 3

In vigore dal 16 feb 2010
La direttiva 95/59/CE è modificata come segue: 1) l' è sostituito dal seguente: « 1.   Sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere e se, tenuto conto delle loro proprietà e delle normali attese dei consumatori, sono esclusivamente destinati a essere fumati tali e quali: a) i rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna di tabacco naturale; b) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 g e non superiore a 10 g e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 mm. 2.   In deroga al paragrafo 1, la Germania e l'Ungheria possono continuare ad applicare fino al 31 dicembre 2014 l' della direttiva 95/59/CE, modificata dalla direttiva 2002/10/CE.»; 2) l', paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2.   Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un rotolo di tabacco di cui al paragrafo 1 è considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, superiore a 8 cm ma non superiore a 11 cm e come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, superiore a 11 cm ma non superiore a 14 cm e così via.»; 3) l', punto 2, è sostituito dal seguente: «2. i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto non compresi negli e che possono essere fumati. Ai fini del presente articolo sono considerati “cascami di tabacco” i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco.»; 4) l' è modificato come segue: a) nel primo comma, le parole «1 millimetro» sono sostituite da «1,5 millimetri»; b) nel secondo comma, la formulazione «superiore ad 1 millimetro» è sostituita dalla formulazione «pari a 1,5 millimetri o superiore»; 5) l', paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1.   Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'.»; 6) l’articolo 8, paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4.   Nella misura in cui ciò risulti necessario, l'accisa sulle sigarette può comportare un onere fiscale minimo, sempre che la struttura mista della tassazione e la fascia dell'elemento specifico dell'accisa, ai sensi dell'articolo 16, siano rigidamente rispettate.»; 7) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 1.   La percentuale dell'elemento specifico dell'accisa nell'importo dell'onere fiscale totale sulle sigarette è fissato con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita al minuto. 2.   Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è calcolato in riferimento al valore totale di tutte le sigarette immesse in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di sigarette immesse in consumo. È fissato al più tardi entro il 1o marzo di ogni anno in base ai dati relativi a tutte le immissioni in consumo dell'anno civile precedente. 3.   Fino al 31 dicembre 2013 l'elemento specifico dell’accisa non può essere inferiore al 5 % e non può essere superiore al 76,5 % dell’importo dell’onere fiscale totale derivante dall’aggregazione dei seguenti elementi: a) l’accisa specifica; b) l’accisa proporzionale e l'imposta sul valore aggiunto applicate al prezzo medio ponderato di vendita al minuto. 4.   Dal 1o gennaio 2014 l'elemento specifico dell’accisa sulle sigarette non può essere inferiore al 7,5 % e non può essere superiore al 76,5 % dell’importo dell’onere fiscale totale derivante dall’aggregazione dei seguenti elementi: a) l’accisa specifica; b) l’accisa proporzionale e l'imposta sul valore aggiunto applicate al prezzo medio ponderato di vendita al minuto. 5.   In deroga ai paragrafi 3 e 4, quando in uno Stato membro si verifica una variazione nel prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette che porta l'elemento specifico dell'accisa, espresso in percentuale dell'onere fiscale totale, a un livello inferiore al 5 % o al 7,5 %, secondo il caso, o superiore al 76,5 % dell'onere fiscale totale, lo Stato membro di cui trattasi può omettere di adeguare l'importo dell'accisa specifica fino al 1o gennaio del secondo anno successivo all’anno della variazione. 6.   In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri possono escludere i dazi doganali dalla base di calcolo dell'accisa proporzionale riscossa sulle sigarette. 7.   Fatti salvi i paragrafi 3, 4, 5 e 6, gli Stati membri possono applicare un'accisa minima sulle sigarette.»; 8) l’articolo 17 è soppresso.
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