Art. 2
Recepimento
In vigore dal 8 feb 2010
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 1o settembre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui all'allegato della presente direttiva, ad eccezione degli obblighi in materia di etichettatura figuranti alla voce 208, colonna f, a decorrere dal 1o dicembre 2010.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Storico versioni
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